Dimissioni in bianco, il ministro Fornero ci scrive

Alcune precisazioni in riferimento all’articolo di Ritanna Armeni pubblicato sul Foglio. La norma relativa alla tutela della maternità e paternità e al contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco, da me fortemente voluta nell’ambito dell’articolato di riforma del mercato del lavoro, introduce modalità semplificate rispetto alla normativa già formulata nel 2007 e in seguito abrogata anche per le sue difficoltà di attuazione. di Elsa Fornero Leggi Gentile Fornero, perché salva le dimissioni in bianco? di Ritanna Armeni - Leggi il ritratto del ministro del Lavoro
8 AGO 20
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Al direttore - Alcune precisazioni in riferimento all’articolo di Ritanna Armeni pubblicato sul Foglio. La norma relativa alla tutela della maternità e paternità e al contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco, da me fortemente voluta nell’ambito dell’articolato di riforma del mercato del lavoro, introduce modalità semplificate rispetto alla normativa già formulata nel 2007 e in seguito abrogata anche per le sue difficoltà di attuazione.

Il fenomeno di cui parliamo, vorrei subito evidenziare, è particolarmente “complesso” da contrastare, perché connesso a comportamenti elusivi e sostanzialmente illegittimi che si radicano, purtroppo non sporadicamente, in una parte di tessuto socio-economico del nostro paese.

Di fronte a questi comportamenti che, abusando della debolezza dei lavoratori, donne e uomini, occultano un licenziamento generalmente discriminatorio, le modalità dissuasive difficilmente riescono a essere semplici, lineari e al tempo stesso non facilmente aggirabili.

La norma proposta dal governo impedisce queste pratiche, tutelando contemporaneamente sia la libertà del lavoratore di dimettersi, sia quella del datore di lavoro di accettare queste dimissioni. A tal fine, viene rafforzato il regime della convalida, presso una direzione territoriale del lavoro o un centro per l’impiego o altra sede ammessa attraverso la contrattazione collettiva, che diviene condizione sospensiva della risoluzione del rapporto di lavoro. Si aggiunge a ciò un congruo periodo di tempo entro cui effettuare la convalida stessa. Segnalo che, proprio per rendere la disciplina flessibile ma impregiudicata, è ammessa una alternativa alla convalida, ossia la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione del lavoratore o della lavoratrice apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Senza convalida o sottoscrizione, le dimissioni sono automaticamente nulle. Questo quanto alla concreta applicazione della norma, che è il primo elemento che vorrei richiamare. Vengo ora alle domande della giornalista, cercando di fare chiarezza su singoli elementi del suo testo. Ferma restando l’eventuale rilevanza penale del fatto – che si verifica, ad esempio, nell’ipotesi di falsità del foglio firmato in bianco, o per minaccia o violenza quali reati già disciplinati dal codice penale – la violazione della nuova procedura configura la condotta fraudolenta (quindi l’abuso) da parte del datore di lavoro, volta a simulare le dimissioni. La sanzione amministrativa prevista per questa violazione vuole essere un ulteriore disincentivo volto a contrastare il fenomeno, che resta peraltro punito.

La disposizione in esame, pertanto, garantisce tre diversi tipi di tutela, tutti contestuali e non certamente alternativi: la tutela civilistica data dal meccanismo di verifica delle dimissioni, quella amministrativa data dall’applicabilità della sanzione pecuniaria e quella penale già presente nell’ordinamento. E’ proprio il meccanismo di verifica che consente di portare alla luce, non una volontà di dimissioni, ma un vero e proprio “licenziamento” che, se discriminatorio, resta presidiato con la sanzione della nullità. Passando al secondo quesito, qualora la lavoratrice, per esempio in maternità, voglia contestare l’efficacia delle dimissioni avvenute attraverso questa pratica, può recarsi in azienda per riprendere l’attività lavorativa oppure scrivere una lettera al datore di lavoro con cui manifesta tale volontà. Ci sembra questo un modo semplice e diretto per contrastare anche questa fattispecie.
Sottolineo poi che il sistema di monitoraggio previsto dall’articolo 2 del disegno di legge si applicherà ovviamente anche a questa norma e sarà quindi possibile verificare la reale efficacia di una disposizione che non voglio rimanga solo nell’ambito delle buone intenzioni.

Infine poche parole sul linguaggio con cui la norma è scritta. Esso sconta sicuramente il lessico giuridico, che è necessario anche al fine di garantirne l’inattaccabilità dal punto di vista procedurale e processuale. Le donne che come me e con me si sono impegnate finora in questa battaglia, confido che siano soddisfatte di una disciplina completa, capillare, dettagliata, e aggiungerei anche equa e sostenibile dalle parti interessate. Cordiali saluti
di Elsa Fornero, ministro del Lavoro